APPRENDISTATO di 1° LIVELLO (duale)
È un contratto rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni,
iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico o formativo.
A differenza delle altre due tipologie di contratto di apprendistato, professionalizzante
(per l’acquisizione di una qualifica professionale) e di alta formazione e ricerca
(per il conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico),
la finalità di questo contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, ovvero l’apprendistato per:
l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (leFP);
l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria superiore;
l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore;
conseguire l’ammissione all’esame di Stato.
A livello normativo sono gli articoli 42 e 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 a disciplinare l’apprendistato di primo livello.
Si precisa, poi, che la regolamentazione dell’apprendistato di primo livello è comunque
rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Di seguito il link alla disciplina della Regione Abruzzo:
https://selfi.regione.abruzzo.it/menu_items/new-node-bc0ec730-9c8d-47dd-b186-82b15ca257ec